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[1]Salve le disposizioni in vigore per l'alienazione delle trazzere, all'attribuzione dei terreni giusta la lettera a) dell'articolo precedente si provvede, su richiesta dell'Ente, con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.
[2]Il decreto Reale e' promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri competenti.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
