E' vietato amputare i rami della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa. Anche la potatura della pianta deve essere eseguita in maniera da non danneggiare la normale vegetazione.
Testo vigente dal 31 luglio 1956
E' vietato amputare i rami della pianta in maniera che ne possa derivare pregiudizio alla pianta stessa. Anche la potatura della pianta deve essere eseguita in maniera da non danneggiare la normale vegetazione.
Testo vigente dal 31 luglio 1956
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-07-18;759~art6 · fonte del testo