E' vietata la trasformazione di sugherete anche se non sottoposte a vincolo idro-geologico e ancorche' danneggiate da incendi, in altre qualita' di coltura non preventivamente autorizzate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, secondo la procedura prevista per la trasformazione dei boschi sottoposti a vincolo idro-geologico.
Testo vigente dal 31 luglio 1956
