1 - E' vietato smuovere il substrato di fondo ed estirpare le idrofite con qualsiasi attrezzo, fatti salvi l'uso degli attrezzi di pesca consentiti all'art. 4 e gli interventi unicamente intesi a mantenere la navigabilita'. 2 - Le operazioni di pulizia e di sistemazione dei litorali che prevedono estirpazione di piante acquatiche e palustri e movimenti di terra, oltre alle autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme di legge, devono essere sottoposte al parere obbligatorio e vincolante del Commissario. 3 - Sono vietate tutte le operazioni che comportino l'eliminazione della associazione vegetale comunemente denominata "canneto". 4 - Le operazioni di deviazione e prosciugamento necessarie per scopi non previsti dalla presente Convenzione, devono essere comunicate in tempo utile all'autorita' competente ed ai titolari di diritto esclusivo o di uso civico di pesca. 5 - I manufatti che interrompano o modifichino la continuita' del corso d'acqua oggetto della Convenzione dovranno prevedere strutture atte a mantenere il passaggio dei pesci. I relativi progetti devono essere sottoposti al parere vincolante ed obbligatorio del Commissario.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530~convenzione-art14 · fonte su Normattiva