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A compensazione della perdita subita dai comuni a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, e' attribuita ai comuni stessi, per gli anni 1964, 1965 e 1966, una integrazione a carico del bilancio dello Stato, pari all'ammontare delle riscossioni conseguite dai comuni medesimi nell'anno 1959, per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite negli stessi anni 1964, 1965 e 1966, a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079. Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad erogare ai comuni con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti acconti provvisori commisurati alla meta' del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo d'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali. Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305. Art. 2. L'integrazione attribuita ai comuni ai sensi del precedente articolo 1 e' delegabile a garanzia di debiti assunti o da assumere. Art. 3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sara' fatto fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 20 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-20;432~art1 · fonte del testo