Ai segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi compete lo stesso trattamento economico previsto per i componenti la commissione e in caso di suddivisione in sottocommissioni soltanto quello inerente a una sottocommissione.

Testo vigente dal 18 novembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-11-04;888~art11 · fonte del testo