Qualora il trattamento economico di commissioni, consigli, comitati e collegi sia regolato da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza, ai segretari compete il medesimo trattamento economico previsto per i componenti. Il precedente comma non si applica qualora il trattamento economico dei segretari gia' abbia una particolare disciplina, e se il trattamento economico fra i componenti risulti differenziato in rapporto alla funzione o alla carica, ai segretari compete quello meno elevato.

Testo vigente dal 18 novembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-11-04;888~art4 · fonte del testo