I compensi indicati nel precedente articolo sono maggiorati del 300% per i componenti i quali risiedono in localita' distanti 100 km. o piu' dal Comune in cui hanno luogo gli esami o gli scrutini e sono maggiorati del 150% per i membri residenti in localita' a meno di 100 km. Essi assorbono, oltre il gettone di presenza, il trattamento economico di missione, salvo quanto previsto dal seguente comma. Ai componenti spetta il trattamento economico di missione soltanto per il tempo impiegato nel viaggio per raggiungere la sede degli esami e per tornare nell'ordinaria residenza, oltre il rimborso delle spese di trasporto personale, integrate di due decimi. Ai medesimi componenti, qualora partecipino a piu' commissioni per concorsi nella stessa o in diverse Amministrazioni statali, la maggiorazione di cui al primo comma spetta, per i lavori espletati in ogni singola giornata, limitatamente a quelli della sola commissione che comporti il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 18 novembre 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-11-04;888~art6 · fonte del testo