Il trattamento complessivo da corrispondersi a ciascun membro di commissione non potra' essere inferiore alla somma spettante per 50 candidati che sostengano tutte le prove d'esame del concorso.
Testo vigente dal 18 novembre 1950
Il trattamento complessivo da corrispondersi a ciascun membro di commissione non potra' essere inferiore alla somma spettante per 50 candidati che sostengano tutte le prove d'esame del concorso.
Testo vigente dal 18 novembre 1950
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1950-11-04;888~art8 · fonte del testo