Il trattamento risultante dall'applicazione dell'articolo 5 e del primo comma dell'art. 6 e' ridotto di un terzo quando trattasi di concorsi per l'ammissione di personale di gruppo C o di concorsi di ammissione alla carriera di sottufficiale delle Forze armate dello Stato o per l'ammissione di personale subalterno, salariato o equiparato. Il trattamento risultante dall'applicazione dell'art. 5 e del primo comma dell'art. 6 e' raddoppiato per i concorsi di grado 7° e superiori.

Testo vigente dal 18 novembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-11-04;888~art7 · fonte del testo