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Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 1 si provvedera', ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con i fondi stanziati sul capitolo n. 215 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione dell'esercizio finanziario 1956-57 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 15 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
