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Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, gli istituti ed enti previdenziali o assistenziali sono tenuti a versare, a partire dal 1 gennaio 1971, un contributo corrispondente a quello affluito al capitolo 3453 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1970, incrementato del 30 per cento, per la maggiore attivita' svolta dal personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a favore degli istituti ed enti medesimi. Tale maggiore contributo sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in apposito capitolo, con le modalita' di cui allo articolo 12, sesto ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per essere destinato, a partire dalla stessa data, a favore del dipendente personale centrale e periferico che esplica attivita' connessa con quella degli istituti previdenziali ed assistenziali, in base alle qualifiche rivestite. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Testo in vigore dal 15 novembre 1971 al 25 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1971-10-30;909~artunico · fonte su Normattiva