Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 1973 al 1 gennaio 1975. Leggi il testo vigente →

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, gli istituti ed enti previdenziali o assistenziali sono tenuti a versare, a partire dal 1 gennaio 1971, un contributo corrispondente a quello affluito al capitolo 3453 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1970, incrementato del 30 per cento, per la maggiore attivita' svolta dal personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a favore degli istituti ed enti medesimi. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 OTTOBRE 1971, N. 909)) Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Testo in vigore dal 25 novembre 1973 al 1 gennaio 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-10-30;909~artunico · fonte su Normattiva