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Alle persone, cui venga conferito l'incarico di esercitare temporaneamente le funzioni di medico provinciale e di veterinario provinciale ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, e' corrisposto, dal Ministero della sanita', un compenso mensile, di importo non superiore allo stipendio iniziale previsto per il personale statale con coefficiente 402, quando esse esercitano le libere, professioni sanitarie. Detto compenso verra' corrisposto nella misura di lire 30.000 qualora i predetti incaricati siano dipendenti di ente pubblico.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1278~art1 · fonte del testo