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Le spese derivanti dalla applicazione del primo comma dell'articolo precedente faranno carico ad un apposito capitolo da istituirsi nel bilancio del Ministero della sanita'. L'onere relativo, valutato in lire 1.000.000, sara' fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 49 del predetto stato di previsione per l'esercizio finanziario 1960-61 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
