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Ai componenti la Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, di cui all'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, nonche' al segretario di essa, e' dovuta per ogni seduta una indennita' di presenza di lire 6000 a partire dall'inizio dei lavori della Commissione stessa. Ai componenti medesimi compete il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato aventi la qualifica di ispettore generale.

Testo in vigore dal 17 maggio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-04-19;269~art1 · fonte del testo