Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1957 al 30 luglio 1980. Leggi il testo vigente →

Gli onorari e le vacazioni dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite per disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia penale e civile sono regolati dalle norme seguenti.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1957 al 30 luglio 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-12-01;1426~art1 · fonte del testo