Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1980 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.
Abrogato dal 30 luglio 1980
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Provvedimento abrogato dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.
Abrogato dal 30 luglio 1980
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 1957 al 30 luglio 1980. 30 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Gli onorari e le vacazioni dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite per disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia penale e civile sono regolati dalle norme seguenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-01;1426~art1 · fonte del testo