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Ove per l'adempimento del loro incarico debbano trasferirsi a distanza maggiore di tre chilometri dalla loro residenza:

  • a)i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma lettera a) dell'articolo precedente hanno diritto ad un'indennita' giornaliera di lire 1.800, da ridursi a due terzi in caso di assenza dalla residenza di durata inferiore ad ore 8, nonche' al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi;
  • b)i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma lettera b) dell'articolo precedente hanno diritto ad un'indennita' giornaliera di lire 1500, da ridursi a due terzi in caso di assenza dalla residenza di durata inferiore ad ore 8, nonche' al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi;
  • c)i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui primo comma lettera c) dell'articolo precedente hanno diritto ad un'indennita' giornaliera di lire 1200, da ridursi a due terzi in caso di assenza dalla residenza di durata inferiore ad 8 ore, nonche' al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi. La spesa inerente al mezzo di trasporto va documentata, allegando il relativo biglietto. In mancanza di mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio ovvero in caso di urgenza o di grave disagio e su autorizzazione del giudice competente, i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori possono servirsi di altri mezzi di trasporto disponibili ovvero, di mezzi propri. In questo caso e' corrisposta una indennita' di lire 40 a chilometro sulle vie ordinarie.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1957 al 7 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1956-12-01;1426~art5 · fonte del testo