Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1980 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.
Abrogato dal 30 luglio 1980
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Provvedimento abrogato dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.
Abrogato dal 30 luglio 1980
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4 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1965 al 30 luglio 1980. 395 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ove per l'adempimento del loro incarico debbano trasferirsi a distanza maggiore di tre chilometri dalla loro residenza:
tolto: a) i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo precedente, hanno diritto ad una indennita' di lire 2.800 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio, nonche' al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi; hanno diritto, inoltre, ad una indennita' di soggiorno di lire 4.000;
tolto: b) i periti o consulenti tecnici; gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo precedente, hanno diritto ad una indennita' di lire 2.500 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio, nonche' al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi; hanno diritto, inoltre, ad una indennita' di soggiorno di lire 3.700;
tolto: c) i periti o i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo precedente, hanno diritto ad una indennita' di lire 2.200 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio, nonche' al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi; hanno diritto, inoltre, ad una indennita' di soggiorno di lire 3.600. L'indennita' per ciascuna giornata di viaggio di cui alle lettere a), b) e c) del comma che precede e' ridotta a due terzi nel caso di assenza dalla residenza di durata inferiore ad otto ore. L'indennita' di soggiorno non e' dovuta se non quando i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza un giorno intero, oltre quello di partenza e quello di ritorno. La spesa inerente al mezzo di trasporto va documentata, allegando il relativo biglietto. In mancanza di mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio ovvero in caso di urgenza o di grave disagio riconosciuti dal giudice competente, i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori possono servirsi di altri mezzi di trasporto disponibili ovvero di mezzi propri. In questo caso e' corrisposta una indennita' di lire 40 a chilometro sulle vie ordinarie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-01;1426~art5 · fonte del testo