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I periti e i consulenti tecnici devono presentare una nota specificata delle somministrazioni fatte con precise indicazioni di quantita' e di valore. L'acquisto di materiali va documentato, allegando ricevuta del venditore. Agli effetti del rimborso, l'autorita' giudiziaria, avuto riguardo ai quesiti posti al perito o consulente tecnico, deve vagliare l'effettiva necessita' sia degli accertamenti eseguiti che delle somministrazioni fatte ed esaminare la corrispondenza delle quantita' dei materiali impiegati, escludendo dal rimborso le spese non necessarie. Ove i periti e i consulenti tecnici si siano avvalsi dell'ausilio di altri prestatori d'opera, il compenso per questi ultimi sara' valutato alla stregua delle tariffe vigenti o, in mancanza, degli usi locali, previo accertamento da parte del magistrato delle necessita' e della, durata di esso.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1957 al 30 luglio 1980
