Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1980 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.
Abrogato dal 30 luglio 1980
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Provvedimento abrogato dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.
Abrogato dal 30 luglio 1980
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 1957 al 30 luglio 1980. 121 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I periti e i consulenti tecnici devono presentare una nota specificata delle somministrazioni fatte con precise indicazioni di quantita' e di valore. L'acquisto di materiali va documentato, allegando ricevuta del venditore. Agli effetti del rimborso, l'autorita' giudiziaria, avuto riguardo ai quesiti posti al perito o consulente tecnico, deve vagliare l'effettiva necessita' sia degli accertamenti eseguiti che delle somministrazioni fatte ed esaminare la corrispondenza delle quantita' dei materiali impiegati, escludendo dal rimborso le spese non necessarie. Ove i periti e i consulenti tecnici si siano avvalsi dell'ausilio di altri prestatori d'opera, il compenso per questi ultimi sara' valutato alla stregua delle tariffe vigenti o, in mancanza, degli usi locali, previo accertamento da parte del magistrato delle necessita' e della, durata di esso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA LEGGE 8 LUGLIO 1980, N. 319
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-01;1426~art6 · fonte del testo