All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, sono aggiunti i seguenti commi: "Al medico incaricato e' corrisposto dal Ministero della sanita' un compenso mensile di importo non superiore allo stipendio iniziale previsto per il personale statale con coefficiente 402. Detto compenso verra' corrisposto nella misura di lire 30.000, qualora il predetto incaricato sia dipendente di Ente pubblico".

Testo vigente dal 24 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-04-06;334~art1 · fonte su Normattiva