[1]Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della sanita' appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, e' attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio con un minimo di lire 10.000.

[2]Carriera direttiva: Servizi centrali e periferici - medici; Servizi centrali e periferici - veterinari.

[3]Carriera del personale ausiliario: Servizi centrali e periferici - guardie di sanita'.

Testo vigente dal 22 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-12-04;1681~art1 · fonte su Normattiva