[1]L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1965 in L. 50.000.000, sara' fronteggiato mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1168 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 6 aprile 1965

[4]SARAGAT

[5]MORO - MARIOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

Testo vigente dal 24 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-04-06;334~art2 · fonte del testo