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Il compenso di cui al decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e' fissato in lire 25 quando la notifica e' eseguita nei Comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 50 negli altri casi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 febbraio 1971, n. 114
1con decorrenza dal 1 gennaio 1970
La L. 24 febbraio 1971, n. 114 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il compenso di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 83, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e' fissato, a decorrere dal 1 gennaio 1970, in lire 50 quando la notifica e' eseguita nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 100 negli altri casi."
Testo in vigore dal 16 aprile 1971 al 22 dicembre 2008
