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L'assenza o la morte presunta della, persona, che al tempo della scomparsa aveva la cittadinanza italiana ed era domiciliata o residente in territorio attualmente non soggetto alla sovranita' dell'Italia in forza del Trattato di pace, puo' essere dichiarata, dal tribunale italiano del luogo, in cui l'istante ha il suo domicilio o la sua residenza.

Testo in vigore dal 4 aprile 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-03-13;109~art1 · fonte del testo