Art. 13
In caso assolutamente eccezionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti coi precedenti articoli, con le norme di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 13 giugno 1961
