Per accelerare la riliquidazione delle pensioni prevista nel precedente articolo 31 ed il pagamento delle pensioni stesse, sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario, nei limiti massimi di orario e di spesa mensili previsti dalle vigenti disposizioni nonche' con i compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, per le prestazioni eccezionali, rese con il sistema del cottimo, in eccedenza ai limiti mensili predetti. Il Ministro per il tesoro stabilira', d'intesa con le amministrazioni interessate, i criteri e le modalita' per la esecuzione dei lavori inerenti alla riliquidazione delle pensioni e, con propri decreti, provvedera' alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 30 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art43 · fonte su Normattiva