Per accelerare gli adempimenti derivanti dall'applicazione della presente legge sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario, nei limiti massimi di orario e di spesa mensili previsti dalle vigenti disposizioni, nonche' con i compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per le prestazioni eccezionali rese con il sistema del cottimo in eccedenza ai limiti mensili predetti. Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 novembre 1973, n.734

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La L. 15 novembre 1973, n.734 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Le autorizzazioni ad effettuare prestazioni straordinarie per il personale indicato nell'art. 22 della legge 28 luglio 1971, n. 585, nell'art. 8, comma terzo, della legge 12 agosto 1962, n. 1289, nell'art. 19, comma quarto, della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e nell'art. 1 della legge 3 maggio 1971, n. 318, sono limitate ad un massimo individuale complessivo di 70 ore mensili".

Testo vigente dal 25 novembre 1973

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;585~art22 · fonte su Normattiva