Art. 28
Per effetto delle presenti norme e delle nuove aliquote del premio di esercizio e relative maggiorazioni, al personale dipendente dagli organi centrali e periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, spetta, comunque, un aumento netto mensile di lire cinquemila sulle precedenti competenze accessorie, calcolate nel loro complesso con l'esclusione delle indennita' per missione e trasferimento, per servizio straordinario e per servizio serale e notturno. Detto aumento minimo e' garantito ad personam fino a quando si esplicano le mansioni per le quali si percepiscono le singole competenze in atto disciplinate dalla legge 8 agosto 1957, n. 776. Ai fini previsti dai commi precedenti, per il personale che attualmente fruisce della indennita' di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1957, n. 776, l'indennita' stessa si intende spettante, al massimo, per sedici giorni in ciascun mese.
Testo vigente dal 13 giugno 1961
