All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici provvederanno con le maggiori entrate di cui ai precedenti articoli 32 e 33. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 13 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-05-27;465~art34 · fonte su Normattiva