Art. 5
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno 1981 e per gli anni successivi, con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1981 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 19 maggio 1981
