All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno 1981 e per gli anni successivi, con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1981 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 19 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;220~art5 · fonte su Normattiva