Nel computo del lavoro straordinario le frazioni complessivamente inferiori a mezza ora nello stesso mese si trascurano, quelle eguali o superiori si valutano un'ora intera. E' vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per ore di lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni eseguite oltre la durata del lavoro ordinario.

Testo vigente dal 13 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-05-27;465~art8 · fonte su Normattiva