1. La o le aliquote di compensazione per le ore di straordinario saranno previste dalla legge nazionale o fissate da un contratto collettivo; per le ore di straordinario, l'aliquota per ora comportera' una maggiorazione pari almeno al venticinque per cento della aliquota/ora del salario o trattamento di base. 2. I contratti collettivi potranno prevedere anziche' una retribuzione in contanti un compenso sotto forma di esenzione dal servizio o di presenza a bordo di pari portata o altro tipo di compenso.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-109-art18 · fonte su Normattiva