Art. 18 (Convenzione 109)
1. La o le aliquote di compensazione per le ore di straordinario saranno previste dalla legge nazionale o fissate da un contratto collettivo; per le ore di straordinario, l'aliquota per ora comportera' una maggiorazione pari almeno al venticinque per cento della aliquota/ora del salario o trattamento di base. 2. I contratti collettivi potranno prevedere anziche' una retribuzione in contanti un compenso sotto forma di esenzione dal servizio o di presenza a bordo di pari portata o altro tipo di compenso.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
