Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1952 al 16 dicembre 2010. 118 parole tolte.
tolto: Il Ministero dei lavori pubblici nel limite di spesa di lire 2.175.000.000 e' autorizzato a provvedere al completamento dei fabbricati rimasti incompiuti alla data, dell'entrata in vigore della legge 25 giugno 1949, n. 409, dei quali era stata iniziata la costruzione ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, nonche' dei fabbricati rimasti incompiuti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 240. I lavori di cui al precedente comma sono gestiti dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio. Alla relativa spesa si fara' fronte con le normali assegnazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere dipendenti da danni bellici.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-05;962~artunico · fonte del testo