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Il Ministero dei lavori pubblici nel limite di spesa di lire 2.175.000.000 e' autorizzato a provvedere al completamento dei fabbricati rimasti incompiuti alla data, dell'entrata in vigore della legge 25 giugno 1949, n. 409, dei quali era stata iniziata la costruzione ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, nonche' dei fabbricati rimasti incompiuti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 240. I lavori di cui al precedente comma sono gestiti dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio. Alla relativa spesa si fara' fronte con le normali assegnazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere dipendenti da danni bellici.

Testo in vigore dal 30 luglio 1952 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1952-07-05;962~artunico · fonte del testo