Completamento della facolta' di medicina e chirurgia presso l'Universita' degli studi di Ferrara
Art. 4
Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con i fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.
Testo vigente dal 10 novembre 1954
