La somma di lire 200.000.000 (lire duecentomilioni), di cui al precedente art. 1, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1958-59. All'onere di cui sopra si fara' fronte con una quota delle maggiori entrate recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio predetto. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Testo vigente dal 12 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1959-12-18;1147~art3 · fonte del testo