Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso
Art. 1
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L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e' autorizzata a progettare il defintivo completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso relativamente alle seguenti opere:
- a)due nuove sale laboratorio in sotterraneo;
- b)una galleria carrabile di accesso e servizio per il collegamento autonomo del laboratorio in sotterraneo con l'esterno sul versante aquilano, ivi compresa la corsia di attesa, le nicchie ospitanti il monitoraggio ambientale e gli eventuali cunicoli di emergenza;
- c)l'ampliamento ed adeguamento del centro direzionale-laboratorio esterno, nell'area adiacente il fabbricato esistente, nonche' il suo allaccio alla galleria di collegamento con il laboratorio sotterraneo. In considerazione della particolare natura delle opere di cui al comma 1, il progetto e' sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988, e con particolare riferimento alla valutazione dell'impatto con l'equilibrio idrogeologico della montagna. L'ANAS e' autorizzata a realizzare le opere di cui al comma 1 in caso di esito positivo della valutazione di impatto ambientale, o parte di esse in caso di esito parzialmente positivo della suddetta valutazione, conformemente alle indicazioni del Ministero dell'ambiente, assumendo, se necessario, le opportune misure di mitigazione e le eventuali alternative indicate. Ricorrendo i motivi previsti dalle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, l'ANAS puo' curare l'esecuzione degli interi lavori di cui alla presente legge secondo le modalita' gia' previste dai commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 32. Completate le opere di cui al comma 1, l'ANAS le consegna all'Istituto nazionale di fisica nucleare, il quale provvede con propri fondi all'attrezzatura, alla sperimentazione, alla gestione ed alla manutenzione delle stesse.
Testo in vigore dal 6 dicembre 1990 al 12 agosto 2006
