Art. 2
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Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1948, n. 598, ratificato con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, quale risulta modificato dalla legge 9 agosto 1960, n. 787, e' sostituito dai seguenti: "I rappresentanti del personale di cui alla lettera g) del precedente articolo 1 sono, in caso di assenza o di impedimento, sostituiti da supplenti, eletti con la stessa procedura e nella stessa lista in numero uguale ai membri effettivi. Le norme per l'elezione, da effettuarsi con il sistema proporzionale, saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative".
Testo in vigore dal 12 agosto 1971 al 22 dicembre 2008
