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Nelle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ufficiale sanitario e di sanitario condotto, il componente di cui alla lettera d) degli articoli 2, 8, 10, 12, 13, 14, 17 ed alla lettera e) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e' nominato dal medico provinciale. La nomina cadra' sul sanitario che ha ottenuto il maggior numero di segnalazioni da parte delle giunte comunali interessate, su di una terna proposta dal consiglio direttivo del rispettivo ordine o collegio professionale della provincia cui appartengono i comuni interessati ai concorsi, sentita la locale associazione sindacale di categoria.

Testo in vigore dal 27 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;220~artunico · fonte del testo