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Fino al 31 dicembre 1960 la presidenza dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili di cui agli articoli 24 e 31 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quali risultano sostituiti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, puo' essere attribuita ad ufficiali dell'Esercito quando la situazione deficitaria del relativo ruolo organico non consenta di destinare all'anzidetta presidenza un commissario di leva. Negli articoli 24 e 31 del predetto testo unico la lettera b) e' cosi' modificata:

  • b)un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, delegato dal Ministero della difesa, membro.

Testo in vigore dal 17 maggio 1957 al 15 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1957-04-25;308~art1 · fonte del testo