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Fino al 31 dicembre 1960 la presidenza dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili di cui agli articoli 24 e 31 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quali risultano sostituiti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772, puo' essere attribuita ad ufficiali dell'Esercito quando la situazione deficitaria del relativo ruolo organico non consenta di destinare all'anzidetta presidenza un commissario di leva. Negli articoli 24 e 31 del predetto testo unico la lettera b) e' cosi' modificata:
- b)un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, delegato dal Ministero della difesa, membro. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 luglio 1961, n. 645
1La L. 8 luglio 1961, n. 645 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La facolta' prevista dall'articolo 1 della legge 25 aprile 1957, n. 308, di attribuire, fino al 31 dicembre 1960, ad ufficiali dell'Esercito la presidenza dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili di leva quando la situazione deficitaria del relativo ruolo organico non consenta di destinare all'anzidetta presidenza un commissario di leva, puo' essere esercitata, fino ad 31 dicembre 1963." La L. 8 luglio 1961, n. 645 ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 10 gennaio 1961.
Testo in vigore dal 15 agosto 1961 al 22 dicembre 2008
