Il servizio prestato dai militari della Marina e dell'Aeronautica presso reparti partigiani e' considerato, agli effetti dell'avanzamento, rispettivamente, come imbarco compiuto su navi in posizione di armamento o come servizio prestato presso reparti di impiego.

Testo vigente dal 9 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-11-09;981~art5 · fonte del testo