Il servizio prestato dagli ufficiali e dai sottufficiali della Guardia di finanza al comando di formazioni partigiane, equiparate o superiori per consistenza numerica ai reparto corrispondente, al grado militare rivestito, e' valido agli effetti dei periodi di comando prescritti, per gli ufficiali, dall'art. 14 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e di quelli di comando o di servizio previsti, per i sottufficiali, dall'art. 9 della legge 7 giugno 1937, n. 913, quale risulta modificato dall'art. 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64. Agli stessi effetti e' altresi' valido il servizio prestato dai sottufficiali e dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli della Guardia di finanza, con mansioni equiparate o superiori al grado rivestito presso comandi di formazioni partigiane, ovvero presso comandi di reparti della stessa Guardia di finanza, che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione.

Testo vigente dal 9 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-11-09;981~art6 · fonte del testo