Il servizio prestato dagli ufficiali e dai sottufficiali dell'Esercito al comando di formazioni partigiane, equiparate o superiori per consistenza numerica al reparto corrispondente al grado militare rivestito, e' valido agli effetti dei periodi di comando prescritti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e dagli articoli 3 e 5 della legge 21 giugno 1934, n. 1093, ai fini dell'avanzamento. Agli stessi effetti e' altresi' valido il servizio prestato dai sottufficiali e dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli, con mansioni equiparate o superiori al grado vero presso comandi di reparti dell'Esercito, che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione.

Testo vigente dal 9 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-11-09;981~art1 · fonte del testo