Le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, si estendono, a richiesta, anche al personale cessato dal servizio a decorrere dalla data del 1 maggio 1948, compreso quello cessato a norma del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Le relative ritenute saranno calcolate sulla retribuzione in godimento all'atto della cessazione dal servizio.
Testo vigente dal 6 dicembre 1955
