Le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, si estendono, a richiesta, anche al personale cessato dal servizio a decorrere dalla data del 1 maggio 1948, compreso quello cessato a norma del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Le relative ritenute saranno calcolate sulla retribuzione in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

Testo vigente dal 6 dicembre 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1121~artunico · fonte del testo