Il servizio reso nella qualita' di operaio temporaneo e d'incaricato provvisorio, di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, e' utile per intero ai fini di pensione, sempreche' ricorrano le condizioni previste dagli articoli stessi. E' abolito il limite di 10 anni stabilito dal predetto art. 3. La ritenuta straordinaria a favore del Tesoro, prevista dall'art. 3 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, va applicata per un periodo di tempo pari a quello che viene valutato ai sensi del precedente comma. Nei confronti dei salariati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali abbia gia' avuto termine la predetta ritenuta straordinaria in relazione alla valutazione per meta' dei servizi di cui al primo comma, la ritenuta stessa viene ripresa dalla data di entrata in vigore della presente legge e va calcolata sulle paghe fruite a partire dalla data medesima per un periodo di tempo pari alla meta' dei servizi suddetti.

Testo vigente dal 29 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-26;67~art32 · fonte del testo