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Per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali l'anzianita' di servizio e' computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di eta'.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;24~art1 · fonte del testo